Rilascio Rapporto di controllo di efficienza energetica
SOS Emergenza Casa 24 Ore si occupa anche del rilascio rapporto di controllo di efficienza energetica delle vostre caldaie ed impianti di riscaldamento di ogni tipo.
A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici dovranno essere corredati del nuovo libretto di impianto e dovranno essere compilati appositi moduli per i controlli di efficienza energetica.
Si tratta di due importanti novità introdotte dal DM del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico intitolato “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013” con cui inizia a definirsi più chiaramente il quadro della normativa relativa al controllo degli impianti termici.
Vediamo, nello specifico, quali sono le novità.
Libretti di impianto per la climatizzazione
Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, qualsiasi sia la potenzialità dell’impianto. I tecnici dovranno, quindi, svolgere nuove attività di verifica sugli impianti e caricare i dati nel catasto elettronico dell’autorità competente per gli eventuali accertamenti.
Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Riparazione e manutenzione caldaia
Sempre dal 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto del 10/02/2014, per gli impianti sopra i 10 kW (riscaldamento) e 12 kW (condizionamento e pompe di calore).
Questi rapporti di controllo sull’efficienza energetica erano già stati introdotti con il DPR 74/2013 che ne disciplina la periodicità e le modalità. Il nuovo DM 10/02/2014 introduce (All. II – III – IV – V) nuovi modelli da rispettare nella stesura.
Più precisamente, come riportato dall’articolo 2 del DM,: «1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica si deve verificare ed inserire nei modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del decreto».
Tale rapporto non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile; rimane comunque obbligatoria la compilazione del libretto.
Il Bollino blu caldaia è obbligatorio in tutte le città di Italia.
Il bollino per la caldaia a gas o termica, non è altro che una certificazione rilasciata dagli esperti del settore riconosciuti dal Comune, che dopo aver compiuto i controlli sul nostro impianto caldaia, ovvero, dopo aver eseguito le analisi sui fumi di scarico e il corretto funzionamento, rilasciano un bollino da applicare sulla documentazione relativa all’impianto. I controlli di rinnovo bollino blu, si basano come detto sull’analisi di eventuali emissione di sostanze inquinanti e di fumi, che avviene prelevando materiale di combustione e procedendo con la misurazione. Le soglie limite dei fumi di scarico sono stabilite dalle legge.
Controllo caldaia ogni quanti anni? Quando va fatto il bollino blu?
Il Bollino blu caldaia è obbligatorio ai sensi del decreto legge n.192 del 19 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta ufficiale 222 del 23 settembre 2005. In base al decreto, il bollino blu caldaie va effettuato su richiesta dei cittadini con una periodicità diversa a seconda del tipo di caldaia installata nella casa.
Bollino blu caldaia scadenza rinnovo ogni 4 anni: se la caldaia si trova all’esterno o è a stagna ed ha meno di 8 anni, sempre se la potenza è inferiore a 35 kw.
Bollino blu caldaia scadenza rinnovo ogni 2 anni: per le caldaie più vecchie di 8 anni o se installate all’interno dell’abitazione in cui si vive. Bollino blu caldaia scadenza revisione annuale: per gli impianti centralizzati dei condomini, caldaie non alimentate a gas, caldaie alimentate a combustibile solido o liquido, compresi legna, pellet, gpl e il gasolio. Attualmente, però il Comunicato n. 69 del 15/2/2013 del Consiglio dei Ministri impone il controlllo caldaia ogni 4 anni. La revisione delle caldaie a gas autonome ogni 4 anni, è stata decisa con la Direttiva Europea sul rendimento energetico negli impianti termici autonomi, uniformandosi alle normative Europee sulla periodicità della scadenza per effettuare i controlli di efficienza energetica delle caldaie, D.L.g.s. 195/2005 direttiva 2002/91/CE del 16/12/02.
Il nuovo Regolamento, ha quindi previsto:
Bollino blu impianti a gas metano o GPL: ogni 4 anni
Bollino blu impianti termici a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni
Solo per le caldaie superiori a 100Kw, il bollino blu dovrà essere effettuato ogni anno.
Analisi di combustione caldaie ed impianti di riscaldamento delle seguenti marche:
Accorroni, Arca, Argo, Ariston, Baxi, Biasi, Biklim, Bongioanni, Chaffoteaux, Elco – Ecoflam, e.l.m. Leblanc, erreBi, Fer, Ferroli. Fondital, Hermann, ICI, Idragas. Imar, Immergas, Joannes. Junkers, Kollbar, Lamborghini. MTS, Neca, Ocean. Pensotti, Radi, Radiant, Rexnova. Rheem, Rhoss, Robur. Roca, Sangiorgio, Sant’Andrea. Saunier Duval, Savio, Simat, Sime, Sodugaz. Stargas, Step, Tata. Thermorossi, Thermovur, Unical. Vaillant, Viessman, Westen. Windhager, Wolf.